Il Consiglio di Amministrazione consorziale, nella seduta del 25/06/2026, con propria deliberazione n.
17/2026/CO ha provveduto ad approvare la seguente modifica all’art. 4 del vigente regolamento di polizia
idraulica. Decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, in assenza di opposizioni o reclami,
detta modifica diverrà esecutiva ed opponibile ai terzi, ai sensi di legge.

Pubblicato in data 26/06/2026 fino al 25/08/2026


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Testo Vigente
Art. 4
Tutela degli argini
Gli argini dei canali di bonifica sono finalizzati al
contenimento delle acque. E' vietato pertanto a terzi
qualsiasi utilizzazione che ne possa alterare o
compromettere la stabilità e/o la tenuta.
Con apposito atto, l’Amministrazione consorziale può
concedere il transito pedonale sugli argini stessi,
impartendo le relative prescrizioni.
Gli argini che nel tempo hanno acquisito anche il
carattere di strada e/o di pista ciclabile saranno
mantenuti, anche agli effetti dell’art. 2051 c.c., dagli
Enti o dai soggetti che ne fanno uso. Per le pubbliche
strade resta in capo all’Ente gestore, ai sensi dell’art.
33 comma 2 del D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992 e ss.
mm. ii. la manutenzione della strada realizzata e dei
relativi manufatti ad essa funzionali, nonché il suo
rifacimento per sopraggiunta inadeguatezza
strutturale e\o normativa. Restano pertanto in capo
all’Ente gestore della viabilità il monitoraggio
dell’opera realizzata, dei manufatti pertinenti e tutte le
incombenze di cui alla circolare n. 1907/1967 n.
6736/61 A1 del Ministero dei LL. PP. nonché gli
apprestamenti e responsabilità relativi alla sicurezza
della circolazione sulle strade sopra richiamate ai
sensi dell'art.14 D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992.

 

Proposta di modifica
Art.4
Tutela degli argini
Gli argini dei canali di bonifica sono finalizzati al
contenimento delle acque. E' vietato pertanto a terzi
qualsiasi utilizzazione che ne possa alterare o
compromettere la stabilità e/o la tenuta.
Con apposito atto, l’Amministrazione consorziale può
concedere il transito pedonale sugli argini stessi,
impartendo le relative prescrizioni.
Sono vietate le piste ciclabili e ciclopedonali sulle
sommità arginali.
Gli argini che nel tempo hanno acquisito anche il
carattere di strada e/o di pista ciclabile saranno
mantenuti, anche agli effetti dell’art. 2051 c.c., dagli
Enti o dai soggetti che ne fanno uso. Per le pubbliche
strade resta in capo all’Ente gestore, ai sensi dell’art.
33 comma 2 del D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992 e ss.
mm. ii. la manutenzione della strada realizzata e dei
relativi manufatti ad essa funzionali, nonché il suo
rifacimento per sopraggiunta inadeguatezza
strutturale e\o normativa. Restano pertanto in capo
all’Ente gestore della viabilità il monitoraggio
dell’opera realizzata, dei manufatti pertinenti e tutte le
incombenze di cui alla circolare n. 1907/1967 n.
6736/61 A1 del Ministero dei LL. PP. nonché gli
apprestamenti e responsabilità relativi alla sicurezza
della circolazione sulle strade sopra richiamate ai
sensi dell'art.14 D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992.