Il Consiglio di Amministrazione consorziale, nella seduta del 25/06/2026, con propria deliberazione n.
17/2026/CO ha provveduto ad approvare la seguente modifica all’art. 4 del vigente regolamento di polizia
idraulica. Decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, in assenza di opposizioni o reclami,
detta modifica diverrà esecutiva ed opponibile ai terzi, ai sensi di legge.
Pubblicato in data 26/06/2026 fino al 25/08/2026
| Testo Vigente Art. 4 Tutela degli argini Gli argini dei canali di bonifica sono finalizzati al contenimento delle acque. E' vietato pertanto a terzi qualsiasi utilizzazione che ne possa alterare o compromettere la stabilità e/o la tenuta. Con apposito atto, l’Amministrazione consorziale può concedere il transito pedonale sugli argini stessi, impartendo le relative prescrizioni. Gli argini che nel tempo hanno acquisito anche il carattere di strada e/o di pista ciclabile saranno mantenuti, anche agli effetti dell’art. 2051 c.c., dagli Enti o dai soggetti che ne fanno uso. Per le pubbliche strade resta in capo all’Ente gestore, ai sensi dell’art. 33 comma 2 del D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992 e ss. mm. ii. la manutenzione della strada realizzata e dei relativi manufatti ad essa funzionali, nonché il suo rifacimento per sopraggiunta inadeguatezza strutturale e\o normativa. Restano pertanto in capo all’Ente gestore della viabilità il monitoraggio dell’opera realizzata, dei manufatti pertinenti e tutte le incombenze di cui alla circolare n. 1907/1967 n. 6736/61 A1 del Ministero dei LL. PP. nonché gli apprestamenti e responsabilità relativi alla sicurezza della circolazione sulle strade sopra richiamate ai sensi dell'art.14 D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992. |
Proposta di modifica |



